(Ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286)
Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di GROSSETO che a cominciare dal
giorno 18 aprile 2008 presso il Comune di competenza, sul sito internet dell'Agenzia, nonchè presso la sede
dell'Ufficio Provinciale, in Piazza Ferretti 1 dal lunedì al venerdí, dalle ore 8,00 alle ore 12,00, potranno essere
consultati gli elenchi delle particelle1 di terreno o loro porzioni, che dopo l'aggiornamento eseguito sulla base del
contenuto delle dichiarazioni rese per l'anno 2007 sono state oggetto di rettifica d'ufficio in autotutela per correggere
un errore riconducibile ad un'anomalia informatica.
I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,
avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.
È facoltà dei titolari di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il
riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il
termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla citata Commissione tributaria provinciale.
Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi e così fino al 17/06/2008 incluso.
GROSSETO, 11/04/2008
1Per ogni particella o porzione di particella vengono riportati gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario nonché l’eventuale simbolo di deduzione.
(ai sensi dell'art. 2 comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, secondo le modalit?previste dall'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di Grosseto che a cominciare dal
giorno 29/12/2007 presso il Comune di competenza, sul sito internet dell'Agenzia, nonch?presso la sede dell'Ufficio Provinciale,
in Piazza Ferretti, 1 dal luned?al venerd? dalle ore 8,00 alle ore 12,00, potranno essere consultati gli elenchi delle
particelle iscritte al Catasto terreni - con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella)
- interessate da fabbricati non risultano dichiarati al catasto, con l'eventuale data cui riferire la mancata presentazione.
Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano1, a cura dei soggetti obbligati, entro 90 giorni dal 28 dicembre 2007.
Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in catasto, attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti.
Il suddetto elenco sar?disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi e cos?fino al 26/02/2008 incluso.
1Si specifica che, nel caso in cui si debbano formulare osservazioni circa il fabbricato
foto-identificato, ?disponibile un modello di segnalazione anomalie presso l'Ufficio Provinciale competente dell'Agenzia del
Territorio, presso il comune di competenza o sul sito internet dell'Agenzia.
Si specifica che, nel caso in cui l'accatastamento dell'immobile sia avvenuto successivamente alla pubblicazione del comunicato
o comunque il fabbricato sia regolarmente dichiarato in catasto o non rientri nella tipologia per la quale l'accatastamento ?
dovuto, i soggetti titolari di diritti reali non sono tenuti ad alcun adempimento. In tali casi, ?opportuno inviare una
specifica segnalazione (anche attraverso il servizio postale), che pu?essere compilata secondo il modello disponibile presso
l'Ufficio Provinciale stesso, presso il Comune, sul sito internet dell'Agenzia, o scaricabile qui sotto.