Assegno di maternita’

Concesso con provvedimento del Comune e pagato dall’INPS

L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune, ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
Qualora prima del provvedimento di concessione dell’assegno il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell’assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza.
Il comune che concede l’assegno rimane competente per i controlli o per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell’assegno.
L’importo dell’assegno (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore. In particolare:
per gli eventi verificatisi nell’anno 2005 l’importo mensile dell’assegno è pari 283,92 euro un importo per totale pari a 1.419,59 euro;
In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.

Per determinare l’importo della quota differenziale (vedi punto 3) occorre sottrarre dall’importo totale dell’assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.

In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l’assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.
la madre - sia essa cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno - deve essere residente in Italia al momento della nascita del figlio secondo quanto disposto al comma 3 dell’art. 10, D.P.C.M. 452/2000. Pertanto l’assegno non può essere concesso neanche qualora la quale trasferisca in Italia la propria residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio.

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PDF icon Domanda di assegno di maternità KB 27/11/2023
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